L’art. 1842 del codice civile definisce l’apertura del credito bancario come quel contratto con il quale la banca si occupa a tenere a disposizione della controparte una somma di denaro per un dato periodo di tempo oppure a tempo indeterminato.
L’atto preliminare per l’apertura del credito è il fido, e rappresenta la forma di finanziamento più utilizzata dalle imprese italiane perchè permette di ottenere una sorta di liquidità permanente, ossia gestibile dall’azienda stessa ogni qual volta ne abbia bisogno senza dover avviare procedure che richiedono tempi burocratici lunghi come nel caso dei prestiti.