Ieri abbiamo avuto modo di comprendere quali siano i requisiti indispensabili per poter avere accesso alle agevolazioni sulla prima casa. Compiamo oggi un passo in avanti in questa materia, domandandoci invece quando si possano perdere gli stessi benefici.
Leggi anche: Quali sono i requisiti per ottenere le agevolazioni prima casa
Stando a quanto comunica la stessa Agenzia delle Entrate in una nota esplicativa, le agevolazioni possono essere perse (e, pertanto, diventa fondamentale versare le imposte originariamente risparmiate, unitamente a interessi e sanzioni del 30% dell’imposta stessa), nelle seguenti occasioni:
- le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto sono false
- l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista un altro immobile da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale
- non venga trasferita la residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto
Esistono inoltre alcuni casi in cui le agevolazioni, invece, non si perdono. È il caso in cui, entro un anno dalla vendita o dalla donazione:
- il contribuente acquista un immobile situato in uno Stato estero, sempreché esistono strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che l’immobile acquistato è stato adibito a dimora abituale
- il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un fabbricato non di lusso da adibire ad abitazione principale.
Per quanto concerne le ipotesi di rivendita prima che siano trascorsi cinque anni, l’Agenzia ha recentemente avuto la possibilità di chiarire che, se prima che sia trascorso un anno dall’effettiva rivendita dell’immobile acquistato con le agevolazioni il contribuente manifesta l’intenzione di non voler acquistare un’altra casa di abitazione, può chiedere, presentando un’istanza all’ufficio presso il quale è stato registrato l’atto, la riliquidazione dell’imposta: in questo modo può evitare l’applicazione di qualsiasi sanzione, ma solamente la differenza tra l’imposta pagata al momento dell’acquisto e quella dovuta.
Se invece il contribuente lascia scadere il termine dei dodici mesi, senza acquistare un nuovo immobile o comunicare all’ufficio dell’Agenzia l’intenzione di non voler più fruire dell’agevolazione, si verifica la decadenza del beneficio “prima casa” goduto al momento del primo acquisto. Anche in questo caso il contribuente ha comunque la possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso, e ottenere quindi la riduzione delle sanzioni.