Le agevolazioni per la prima casa sono una ricca serie di benefit che vengono riservate a tutti coloro i quali si apprestano ad acquistare, per la prima volta, una casa di proprietà. Ma quali sono i requisiti necessari per poter usufruire delle agevolazioni prima casa?
I requisiti sono così schematizzabili.
Immobile
L’immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza. In particolare, la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è situato l’immobile acquistato deve essere resa dall’acquirente nell’atto di acquisto. Ai fini della corretta valutazione del requisito della residenza, il cambio di residenza si si considera avvenuto nella data in cui l’interessato rende al Comune la dichiarazione di trasferimento.
In alternativa, l’immobile può essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività, intendendo per tale anche quella svolta senza remunerazione (ad esempio la volontariato). Ancora, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, l’immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende. Infine, se l’acquirente è un cittadino italiano che è emigrato all’estero, l’immobile può essere ubicato nell’intero territorio nazionale purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano.
Dichiarazioni
Ricordiamo inoltre che per poter richiedere i benefici fiscali, nell’atto di acquisto il compratore deve dichiarare di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato, e ancora di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
L’agevolazione è altresì estesa allo stesso modo per l’acquisto delle pertinenze dell’abitazione, se le stesse sono destinate in maniera durevole a servizio e ornamento dell’abitazione principale, per il cui acquisto si è già beneficiato della tassazione ridotta, e anche quando la pertinenza è stata eventualmente acquistata con un atto separato. In ogni caso, il beneficio spetta per le pertinenze classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, ed è fruibile limitatamente a una pertinenza per categoria catastale.