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Assenza dal lavoro per malattia: lavoratori parasubordinati

Assunzione agevolata disoccupati: domande e requisitiIeri abbiamo avuto modo di comprendere quali siano le tutele per le assenze da lavoro per malattia di un lavoratore dipendente, e quali siano le caratteristiche per poter esercitare tali garanzie (per maggiori informazioni vi rimandiamo a: Assenza dal lavoro per malattia: lavoratori dipendenti ; mentre se volete avere maggiori informazioni sulle fasce di reperibilità per le assenze di malattia vi consigliamo di consultare: Quali sono le fasce di reperibilità in caso di malattia).

Compiamo oggi un nuovo passo in avanti in materia, e cerchiamo di saperne di più sulle assenze dal lavoro, per malattia, da parte dei lavoratori parasubordinati.

Per comprendere quale sia il panorama in merito, dobbiamo riferirci al d.lgs. 276/2003, che per i collaboratori a progetto specifica che il periodo di malattia non comporta l’estinzione del rapporto di lavoro, bensì la sospensione dello stesso, ma senza trattamento di natura economica. Se la durata della malattia si protrae tuttavia per oltre un sesto della durata complessiva del contratto (o per più di 30 giorni), il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto di collaborazione a progetto.

Successivamente è stato tuttavia introdotta una nuova tutela per i lavoratori parasubordinati che siano iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (tra di essi, anche collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori occasionali). Per costoro è infatti stata estesa la possibilità di ricevere l’indennità di malattia a carico dell’Inps. Tuttavia, è necessario che i lavoratori:

  • non siano iscritti ad altre forme di assicurazione obbligatoria
  • non siano pensionati
  • abbiano lavorato per uno stesso committente per più di 30 giorni in un anno o per un compenso che supera i 5.000 euro
  • abbiano versato almeno 3 mesi (negli ultimi 12), anche non continuativi, di contribuzione nella gestione separata
  • non abbiano avuto un reddito individuale assoggettato a contributo superiore al 70% del massimale contributivo

Si tenga infine conto che la malattia viene indennizzata per un numero massimo di giornate che è pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e che, in ogni caso, non può essere inferiore a 20 giorni. Il numero non potrà inoltre superare i 60 giorni annui, mentre sono escluse dalla tutela economica le malattie che hanno una durata inferiore a quattro giorni.

Se il tema è risultato di vostro interesse, vi consigliamo di seguirci anche nell’approfondimento di domani: parleremo infatti delle assenze per malattia da parte dei dipendenti pubblici: un tema di grande rilevanza, che continueremo a trattare in futuro!

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