La totalizzazione dei periodi assicurativi permette di ricevere un’unica pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o per superstiti a tutti coloro nel tempo hanno versato contributi in diversi fondi previdenziali.
Ricordiamo che proprio dal 1° gennaio del 2012 si possono cumulare periodi assicurativi non coincidenti, per ricevere così un’unica pensione.
È una opportunità che viene data ai lavoratori che hanno versato contributi in fondi pensionistici diversi e che non possono (o non vogliono) richiedere la ricongiunzione dei contributi.
La totalizzazione dei periodi assicurativi riguarda i lavoratori dipendenti, autonomi ed i liberi professionisti.
Possono ottenere la totalizzazione dei periodi assicurativi in un’unica pensione i lavoratori che risultano iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e coloro appartenenti alla gestione separata.
Per il raggiungimento dell’anzianità contributiva sono validi anche quelli versati all’estero in Paesi comunitari e in Paesi che risultano legati all’Italia da apposite convenzioni.
Casi di esclusione
La totalizzazione non può essere richiesta nei casi in cui il lavoratore risulta titolare di una pensione diretta, liquidata in uno dei fondi dove ha già versato i contributi ed ha accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi successivamente al 3 marzo 2006.
Totalizzazione: pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione può essere richiesta una volta soddisfatti i seguenti requisiti:
- raggiungimento dei 65 anni di età
- anzianità contributiva di almeno 20 anni
- ulteriori requisiti previsti dai singoli ordinamenti
Totalizzazione: pensione di anzianità
La pensione di anzianità in regime di totalizzazione si consegue quando si raggiunge un’anzianità contributiva di almeno 40 anni di contributi e se sussistono ulteriori requisiti previsti dai singoli ordinamenti.
Totalizzazione: pensione di inabilità
Il lavoratore può richiedere la totalizzazione per ottenere un trattamento di inabilità assoluta se vengono soddisfatti i requisiti di assicurazione e di contribuzione, previsti nel fondo pensionistico in cui risulta iscritto, quando si verifica lo stato di inabilità.
Se il titolare di un assegno ordinario di invalidità è riconosciuto inabile, può fare domanda di pensione di inabilità in totalizzazione.
Totalizzazione: pensione ai superstiti
I superstiti hanno diritto di richiedere la pensione in regime di totalizzazione per quanto concerne i contributi versati dall’assicurato, anche nel caso in cui deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata, dal lavoratore o dal familiare superstite, presso l’ultimo Ente pensionistico nel quale è iscritto (o risultava iscritto).
Nella domanda occorre specificare tutti gli Enti interessati e l’istituto ricevente dovrà avviare il procedimento anche nei confronti di tutti gli altri Enti.
Per maggiori informazioni in merito invitiamo a visitare il sito dell’Istituto Nazionale di previdenza Sociale, www.inps.it.