Il congedo di maternità è riconosciuto alla lavoratrice durante la gravidanza, un periodo di astensione dal lavoro obbligatorio. Durante l’assenza dall’attività lavorativa lavoro, la dipendente ha diritto a ricevere una indennità economica che va a sostituire il compenso mensile.
Indennità maternità: a chi spetta
L’indennità economica spetta a tutte le lavoratrici dipendenti che risultano assicurate all’Inps e tutte coloro che svolgono diverse mansioni (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) e titolari di un rapporto di lavoro in corso.
È necessario sottolineare che l’indennità spetta anche alle lavoratrici disoccupate o sospese, nel caso si verifichi l’esistenza di una delle seguenti condizioni:
- il congedo di maternità ha avuto inizio entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro;
- il congedo di maternità ha avuto inizio dopo i 60 giorni ma perdura il diritto all’indennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione;
Oltre a quelle appena citate, l’indennità economica è dovuta anche alle seguente categorie:
- alle lavoratrici agricole sia a tempo indeterminato che a tempo determinato che nell’anno di inizio del congedo abbiano i requisiti per essere qualificate come braccianti, a seguito dell’iscrizione negli appositi elenchi nominativi annuali, per un minimo di 51 giornate di lavoro agricolo;
- alle colf e bandanti in possesso di 26 contributi settimanali nell’anno che precede l’inizio del congedo di maternità o 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo;
- alle lavoratrici a domicilio;
- alle lavoratrici LSU o APU.
Congedo: durata
Il congedo prevede un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro prima e dopo il parto.
Prima del parto è previsto un periodo di astensione pari ai 2 mesi precedenti la data presunta di nascita. A questi si aggiungono periodi di impedimento anticipati che vengono disposti caso per caso dall’azienda sanitaria locale, come ad esempio in caso di gravidanza a rischio.
Dopo il parto sono 3 i mesi di astensione obbligatoria dal lavoro, ai quali si possono aggiungere periodi di divieto di rientro al posto di lavoro disposti dalla stessa direzione territoriale.
Occorre sottolineare che l’interruzione di maternità che si verifica dopo i 180 giorni dall’inizio della gravidanza viene considerata come un parto. Pertanto la lavoratrice può astenersi dal lavoro per il periodo di congedo stabilito dalla legge, tranne che la stessa non decida autonomamente di voler riprendere a lavorare.
Indennità: quanto spetta
Nei periodi di congedo per maternità la lavoratrice percepisce un’indennità economica pari all’80% del compenso giornaliero, conteggiato sull’ultimo mese di lavoro che ha preceduto il mese di inizio del congedo.
L’indennità viene anticipata in busta paga dal proprio datore di lavoro.
L’indennità viene pagata invece direttamente dall’Inps alle seguenti categorie di lavoratrici: stagionali, operaie agricole, dello spettacolo, colf, badanti, disoccupate e sospese.
Il pagamento dall’Inps sarà effettuato nella modalità scelta dalla lavoratrice al momento della presentazione della domanda, ovvero bonifico presso l’ufficio postale oppure accredito su conto corrente bancario o postale.