Il canone RAI (o meglio il canone televisivo) è un’imposta obbligatoria per chiunque possieda un apparecchio televisivo o un altro strumento adattabile alla ricezione di radioaudizioni televisive.
Questo canone viene pagato una sola volta all’anno e per una sola famiglia, a condizione che tutti i membri risiedano nella stessa abitazione. Tuttavia, esistono specifici casi di esenzione delineati dall’Agenzia delle Entrate, e spiegati di seguito.
Ultrasettantacinquenni con reddito basso
Una delle categorie che può evitare il pagamento del canone Rai è quella degli ultrasettantacinquenni con reddito basso. Con questo termine si indicano le persone di età pari o superiore ai 75 anni, con un reddito complessivo (proprio e del coniuge) non superiore a 8.000 euro, e senza conviventi con un reddito proprio, esclusi colf, badanti e collaboratori domestici.
In questo caso, l’agevolazione è valida se nell’abitazione di residenza sono presenti degli apparecchi televisivi, ma non è applicabile se tali apparecchi si trovano in un luogo diverso dalla residenza.
Inoltre, è bene specificare che l’esonero dal canone spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno avviene entro il 31 gennaio di quell’anno. Se, invece, il 75° anno viene compiuto tra il 1° febbraio e il 31 luglio, l’agevolazione è applicabile solo per il secondo semestre.
Per richiedere l’esenzione dal canone, è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti richiesti. Se le condizioni di esenzione rimangono invariate, è possibile continuare a beneficiare dell’agevolazione anche negli anni successivi, senza dover presentare di nuovo la documentazione.
Tuttavia, se i requisiti attestati nella dichiarazione precedente vengono meno, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è obbligatorio presentare una dichiarazione di variazione dei presupposti.
Cittadini intestatari di utenza elettrica residenziale che non detengono la tv
Ovviamente, il canone Rai non spetta a coloro che non possiedono un apparecchio televisivo. In questo caso, coloro che sono titolari di un contratto di energia elettrica residenziale possono evitare l’addebito in bolletta presentando una dichiarazione sostitutiva.
È necessario, però, che nessun membro della famiglia anagrafica (ovvero persone legate da vincoli affettivi, coabitanti, matrimoniali, parentela ecc. e con dimora abituale nello stesso comune) possieda un apparecchio televisivo.
Anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva per attestare che nell’abitazione dove l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta non è presente alcun apparecchio televisivo. Inoltre, coloro che hanno precedentemente presentato una denuncia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento possono evitare l’addebito del canone in bolletta dichiarando di non possedere, in nessuna delle abitazioni dove è attiva l’utenza elettrica a loro intestata, ulteriori apparecchi televisivi oltre a quello suggellato.
Diplomatici e militari stranieri
La terza ed ultima categoria di soggetti esonerati dal pagamento del canone Rai sono i militari ed i diplomatici stranieri, per effetto delle convenzioni internazionali. Nello specifico, l’agevolazione concerne:
- I funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
- Gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961);
- I funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963);
- I militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).
Se l’intestatario dell’utenza elettrica residenziale non è il dichiarante, ma un altro componente della sua famiglia anagrafica, è necessario includere nella dichiarazione i dati anagrafici (nome, cognome e codice fiscale) di questo componente.
Inoltre, la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata anche per comunicare eventuali cambiamenti che comportano il venir meno dei presupposti di una dichiarazione precedentemente presentata. Un esempio di tale situazione potrebbe essere la cessazione anticipata dell’incarico diplomatico.