Quando una persona viene a mancare nel nostro ordinamento è prevista l’apertura della successione, ovvero, tutti i beni facenti capo al de cuius (alla persona venuta a mancare appunto) vengono trasferiti ai suoi eredi e legatari.
A seconda del fatto che abbia redatto oppure no un testamento, si apre o la successione legittima o la successione testamentaria.
La prima si ha nel caso in cui il de cuius non abbia redatto in vita nessun testamento, oppure, il testamento non disciplina tutto l’asse patrimoniale del soggetto.
La seconda, invece, si ha quando il testatore ha scritto testamento prima di passare a miglior vita e, attraverso quest’ultimo, ha deciso di attribuire i propri beni a determinati soggetti.
Ciò precisato, è agevole capire che per stabilire chi acquista o meno i beni lasciati dal de cuius è necessario prima verificare se vi sia un testamento oppure no.
A chi spetta l’automobile?
Dare una risposta universalmente valida al quesito non è possibile. Come accennato, infatti, tutto dipende dalla presenza o meno di una scheda testamentaria redatta dal testatore.
In realtà, anche l’eventuale presenza di un testamento valido potrebbe creare problemi, specie se è stato redatto in modo olografo (cioè senza la presenza del Notaio).
Infatti, se il testamento del defunto non attribuisce espressamente a chi spetta la vettura, oppure la attribuisce pro quota a diversi eredi, non è semplice stabilire chi la erediterà. Nel caso in cui il de cuius non abbia redatto testamento, infatti, si crea, tra gli eredi, uno stato di comunione che dovrà essere divisa in base alle diverse quote.
Ciò significa che l’automobile del de cuius potrebbe cadere in comunione ed essere di proprietà, pro quota, di tutti gli eredi.
Nella prassi, la cointestazione tra più eredi non è una soluzione molto gettonata, è preferibile individuare un solo proprietario. Ciò può avvenire di comune accordo tra gli eredi, attraverso la divisione appunto, tenendo conto delle quote di eredità, oppure rivolgendosi ad un giudice per la vendita del bene e la divisione tra gli eredi del ricavato.
Ovviamente, è fatta salva la possibilità di cointestare l’auto, procedura comunque obbligatoria per il passaggio di proprietà.
Chiaramente il metodo più semplice per gestire l’assegnazione del veicolo sarebbe farla fare direttamente al testatore, ad esempio attraverso un legato, oppure un assegno divisionale semplice, ai sensi dell’art. 733 c.c. oppure attraverso un assegno divisionale qualificato ai sensi dell’art. 734 c.c.
Altro strumento utile in tal senso potrebbe essere l’art. 588 comma due del c.c. ovvero l’institutio ex re certa. In tutti e tre i casi è lo stesso testatore a dire nel testamento a chi lascia la propria auto, senza nessun problema di divisione ereditatia.
Quanto costa la successione dell’automobile?
Per la successione della vettura è necessario effettuare il passaggio di proprietà, che costa circa 101,20 euro.
Precisamente, 10,20 euro sono i diritti che spettano alla motorizzazione civile; 48 euro sono necessari per registrare il bollo al PRA; 27 euro vanno pagati all’ACI per la gestione della pratica e 16 euro vanno pagati per aggiornare la carta di circolazione. Bisogna, poi, pagare l’assicurazione RC auto, la quale è ormai obbligatoria (come precisato più volte dalla Cassazione) anche se il veicolo circola su aree private, ed il bollo.
Bisogna, poi, aggiungere l’imposta provinciale di trascrizione che varia a seconda della località e dei KW della vettura.
Posto che la legge dispone che i debiti ereditari gravano su tutti gli eredi pro quota, finché l’auto risulta essere cointestata a tutti gli eredi, ricadono su di essi tutti i relativi costi. Inoltre, in caso di danni causati dal veicolo, tutti gli eredi possono essere considerati responsabili e chiamati a risponderne legalmente.