Si possono svolgere attività professionali gratuite a favore di parenti e amici anche senza emettere alcuna fattura. Questo è quanto ha precisato la Commissione Tributaria Provinciale di Biella in una sua recente sentenza, percorrendo un terreno che è in perfetta in linea con quanto affermato dalla Cassazione soltanto a fine 2015.
Secondo i giudici tributari, quindi, il Fisco non ha diritto di inviare un accertamento a carico del contribuente su dei presunti redditi da lavoro autonomo percepiti in forza di prestazioni avvenute con “familiari, conoscenti o amici”. Il motivo? Semplicemente perchè è improbabile che il contribuente chieda di ricevere del denaro per questo tipo di prestazioni, se non altro perchè parliamo di prestazioni che vanno a totale beneficio di un “cliente” che è al tempo stesso un fratello, un cugino o un amico.
Questo indirizzo giurisprudenziale non piace però all’Agenzia delle Entrate, la quale continua ad inviare accertamenti a carico di quei contribuenti che si ritiene percepiscano dei pagamenti a fronte di una prestazione esercitata a favore di parenti o amici più stretti: secondo il Fisco è irragionevole che, per quanto possa esserci un vincolo di parentela o di affetto, una persona si riduca a lavorare gratis per un’altra. E proprio dal momento in cui questa viene considerata una ipotesi irragionevole, l’Agenzia delle Entrate continua a ritenere che dietro queste prestazioni gratuite e amichevoli ci sia in realtà lo spettro dell’evasione fiscale.
Se la giurisprudenza ci dice che è legittimo omettere la fattura quando il professionista non fa pagare la prestazioni ad amici e parenti, dall’altra c’è un Fisco che non crede proprio al fatto che possano esserci queste fattispecie. Come si risolve, dunque, la questione? E soprattutto, cosa si può fare affinché ci sia una posizione unica? Anche perchè va ricordato che dentro questa differenza di visioni, di mezzo c’è un contribuente che si ritrova comunque a dover affrontare peripezie giudiziarie e a sostenere spese economiche per fare ricorso al giudice pur di tutelare la propria innocenza!