- Congedo papà 2016: cos’è e chi può usufruirne
- Come funziona il nuovo congedo di paternità 2016
- Quanto spetta per i giorni di congedo?
Con la Legge di Stabilità 2016 sono stati modificati i termini di utilizzo del congedo papà. Più in particolare la manovra finanziaria stabilisce che al lavoratore dipendente che diventa padre debbano essere riconosciuti più giorni di congedo obbligatorio rispetto a quanto venivano previsti finora: a partire dal 1 Gennaio 2016, i neopapà avranno perciò un giorno di congedo in più, ossia 2 giorni totali di astensione dal lavoro ed altri 2 giorni di congedo da utilizzare in via facoltativa. Entriamo però nel dettaglio della questione facendo chiarezza su come funziona, come richiedere e quanto spetta al lavoratore da parte del congedo paternità 2016.
Congedo papà 2016: cos’è e chi può usufruirne
Il congedo per i neopapà è un’agevolazione che la legge riconosce a tutti i papà lavoratori dipendenti che in virtù della nascita del loro figlio possono astenersi per determinati giorni dal posto di lavoro. Fino allo scorso anno i papà potevano usufruire di un solo giorno di congedo paternità obbligatorio e di altri due giorni di congedo facoltativo entro e non oltre il 5° mese di vita del nascituro. A partire da quest’anno, con la Legge di Stabilità 2016 le cose sono cambiate e il periodo di congedo obbligatorio è stato allungato a 2 giorni (a cui si sommano sempre e comunque gli altri 2 giorni di congedo facoltativo).
Per quel che riguarda i soggetti beneficiari, il congedo papà 2016 viene riconosciuto ai padri lavoratori dipendenti, anche adottivi o affidatari, che assistono alla nascita del loro figlio. Ma il tutto, con un limite di utilizzo che come abbiamo già detto è delimitato al 5° mese di vita del bambino.
Come funziona il nuovo congedo di paternità 2016
Il nuovo congedo di paternità ha praticamente lo stesso identico funzionamento del precedente, con l’unica differenza che i giorni di astensione dal lavoro sono stati portati a 2 anziché rimanere limitati ad 1. Pertanto il neopapà può assentarsi dal lavoro per 2 giorni senza alcun tipo di problema ed astenersi dal lavoro eventualmente per altri 2 giorni ma solo ed esclusivamente in via alternativa rispetto al congedo della madre: ciò significa che il permesso facoltativo lo si può utilizzare solo nel caso in cui la madre deve rientrare sul luogo di lavoro uno o due giorni prima del previsto. In pratica questi 2 giorni in più sono ad uso e consumo non tanto del singolo lavoratore, quanto invece dell’intera coppia (che può appunto utilizzarli o in favore del padre o in favore della madre).
Inoltre l’INPS ha stabilito che il congedo di paternità, obbligatorio o facoltativo che sia, non possa essere frizionato in ore ma utilizzato per l’intera giornata lavorativa. A tutela del lavoratore inoltre, l’astensione dal posto di lavoro dà comunque diritto per quei giorni di assenza alla retribuzione e al calcolo della contribuzione figurativa.
Quanto spetta per i giorni di congedo?
Il padre lavoratore che va in congedo di paternità obbligatorio o facoltativo ha diritto ad assentarsi dal luogo di lavoro pur vedendo riconosciuta una indennità di retribuzione pari al 100%: si tratta in sostanza di beneficiare dello stesso identico trattamento economico che si riceverebbe nel caso in cui ci si recasse normalmente al lavoro.
L’indennità è comunque a carico dell’INPS anche se viene anticipata per ragioni di pura praticità dal datore di lavoro (che recupererà poi la somma attraverso il conguaglio con i contributi da versare mensilmente a favore dell’Istituto). C’è tuttavia potere di discrezionalità in questo senso, pertanto a seconda dei casi ci di deve muovere come di conseguenza.
Se l’indennità di congedo è anticipata dal datore di lavoro e recuperata successivamente in fase di conguaglio, la domanda di congedo paternità deve essere presentata in forma scritta al proprio datore di lavoro. In questa comunicazione devono chiaramente essere esplicitate le date in vista delle quali si intende usufruire dell’astensione dal lavoro e farlo con un anticipo di almeno 15 giorni.
Se l’indennità di congedo è pagata direttamente dall’INPS bisogna invece presentare la domanda direttamente a favore dell’Istituto mediante via telematica compilando l’apposito modulo reperibile nella propria area personale (ad uso esclusivo di coloro i quali sono in possesso di un PIN utente). In alternativa la richiesta di pagamento dell’indennità può essere avanzata tramite Contact Center al numero 803164 o, eventualmente, mediante l’intermediazione di un ente di Patronato.