In Italia, il nostro sistema previdenziale è fondato su una struttura molto articolata che suddivide i contribuenti in diverse gestioni in base la tipo di attività lavorativa svolta.
Una situazione rilevante e, negli ultimi anni, più frequente, è quella che riguarda i soggetti che svolgono contemporaneamente un’attività di lavoro dipendente e un’attività commerciale.
In questi casi, può venir fuori il problema della cosiddetta doppia contribuzione INPS, ovvero l’obbligo di versare i contributi previdenziali in due gestioni diverse, con maggiori implicazioni economiche e amministrative per il contribuente.
Il quadro normativo di riferimento
Il riferimento normativo fondamentale in materia di obblighi contributivi è contenuto nel D.lgs. n.18 del 23 dicembre 1997, n. 462, nonché nelle successive circolari interpretative dell’INPS, che specificano in modo puntuale i criteri per la determinazione dell’obbligo contributivo.
In particolare, la circolare INPS n. 78 del 14 maggio 2013 ha chiarito molti aspetti relativi alla coesistenza di più attività lavorative, specificando quando scatta l’iscrizione obbligatoria a più gestioni e in quali casi è invece possibile ottenere un’esenzione.
Secondo la norma di riferimento, chi svolge attività d’impresa (commerciante o artigiano) e allo stesso tempo è titolare di un rapporto di lavoro dipendente, può essere assoggettato a doppia contribuzione, in quando le due attività sono considerate autonome e rilevanti ai fini previdenziali.
L’obbligo della doppia contribuzione
La doppia contribuzione INPS dipendente e commercianti, quando scatta? Un soggetto che svolge un’attività di lavoro subordinato, quindi regolata da un contratto come dipendente, e in contemporanea avvia o gestisce un’attività commerciale, ha l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti INPS, se sussistono specifiche condizioni.
Il presupposto principale affinché l’attività commerciale sia considerata rilevante ai fini previdenziali è la sua abitualità e continuità, cioè il fatto che venga esercitata con una certa regolarità e non in modo meramente occasionale o accessorio.
Al contrario di quanto si possa pensare, la prevalenza dell’attività dipendente non esonera dall’obbligo contributivo per l’attività commerciale, se quest’ultima soddisfa i criteri di una gestione autonoma.
Semplificando: se un soggetto ha un contratto di lavoro da dipendente a tempo pieno, che rappresenta la principale fonte di reddito, la sola esistenza di un’attività d’impresa comporta, l’obbligo di versare anche i contributi come commerciante.
Le eccezioni
Nella normativa ci sono comunque delle eccezioni e diverse aperture interpretative che, anche grazie ai chiarimenti INPS e all’evoluzione giurisprudenziale, possono portare all’esonero della doppia contribuzione.
Se, ad esempio, il soggetto dimostra che l’attività come commerciante non è prevalente né dal punto di vista del reddito che del tempo impiegato rispetto al lavoro dipendente, soprattutto se quest’ultimo è svolto a tempo pieno, allora può fare richiesta di esonero dell’iscrizione alla Gestione Commercianti.
Quindi l’obbligo della doppia contribuzione INPS decade quando:
- Il contratto da dipendente è a tempo pieno;
- L’attività commerciale non occupa la maggior parte del tempo lavorativo;
- I redditi d’impresa sono inferiori a quelli derivati dal lavoro dipendente.
La richiesta di esonero va presentata direttamente all’INPS, che valuterà il caso in base alle informazioni fornite.
Il caso dei soci e amministratori di SRL
Un discorso a parte merita la situazione dei soci di società a responsabilità limitata (SRL), in particolare quando ricoprono anche il ruolo di amministratori.
In base alla normativa vigente e alle recenti sentenze della Cassazione, il socio che partecipa in modo attivo e abituale all’attività commerciale della società può essere obbligato a versare i contributi sia come amministratore (nella Gestione Separata) sia come commerciante (nella Gestione Commercianti).
Ma se l’amministratore svolge un’attività meramente gestionale, senza partecipare direttamente alle operazioni commerciali quotidiane dell’impresa, l’iscrizione alla Gestione Commercianti non è dovuta. Anche in questo caso, è la sostanza dell’attività effettivamente svolta a fare la differenza, e non semplicemente la carica o il titolo formale.