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Cos’è e come funziona l’atto di precetto

L’atto di precetto è un avvertimento formale tramite il quale il destinatario viene invitato ad adempiere a un titolo esecutivo che può essere un decreto ingiuntivo, una cambiale, un assegno o una scadenza.

In sostanza, si tratta di un atto che viene emanato proprio con l’intento di sollecitare il debitore a saldare quanto deve al suo creditore.

Cosa dice il Codice Civile

Come stabilisce l’art. 480 del codice di procedura civile, l’atto di precetto deve essere preceduto dalla notifica del titolo esecutivo per potersi dire valido.

Accade sempre più di frequente, però, che i due documenti vengano notificati in maniera congiunta e spillati sotto forma di unico atto (è quello che accade per esempio con l’atto di precetto su decreto ingiuntivo).

Aldilà di quella che è diventata la prassi, resta il fatto che il precetto deve necessariamente essere accompagnato da notifica, perché è proprio quest’ultima che di fatto garantisce al debitore il diritto di essere informato dell’intenzione esplicita, del creditore di avviare un’esecuzione forzata.

Se i due atti sono stati notificati insieme, è il titolo esecutivo che deve precedere il precetto, come da art.479 c.p.c, il che vuol dire che l’atto di precetto va redatto dopo il titolo esecutivo, e solo dopo può essere notificato con quest’ultimo.

Qual è la differenza tra notifica di titolo esecutivo e precetto?

La notifica di titolo esecutivo manifesta in modo “implicito” la volontà di procedere da parte del creditore; il precetto, invece, e l’esecuzione esplicita e solenne di quella volontà.

Il precetto è quindi l’atto formale e inequivocabile con cui il creditore intima al debitore di pagare quanto dovuto entro un certo termine (di solito 10 giorni), altrimenti procederà con l’esecuzione, che può essere il pignoramento dei beni o altre azioni forzate.

Contenuto e forma dell’atto di precetto

L’articolo 480 del codice di procedura civile riporta le caratteristiche e la forma che l’atto di precetto deve avere per essere ritenuto valido.

Vanno indicate le parti, la data di notifica del titolo esecutivo (se fatta separatamente), la trascrizione estesa del titolo stesso, se richiesta per legge.

In questo caso, l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare la relazione di notificazione, controlla e certifica che la trascrizione è perfettamente corrispondente al titolo originale.

Nel precetto deve essere contenuto anche l’avvertimento che il debitore può avvalersi di un professionista nominato dal giudice per affrontare e porre rimedio al sovraindebitamento, cercando un accordo con i creditori o proponendo un piano di restituzione.

Il precetto deve anche includere l’indicazione della residenza o l’elezione di domicilio della parte richiedente nel comune dove ha sede il giudice competente per l’esecuzione.

Se tale indicazione manca, le opposizioni al precetto devono essere presentate al giudice del luogo in cui è stata effettuata la notifica, e le comunicazioni per la parte richiedente verranno effettuate presso la cancelleria del medesimo giudice.

Il contenuto del precetto deve, quindi, riportare l’intimazione al debitore di provvedere all’adempimento degli obblighi presenti all’interno del titolo esecutivo entro un termine non inferiore ai 10 giorni.

Superato questo termine, si procede con l’esecuzione forzata, senza che il debitore riceva altri avvisi.

Contenuto del precetto:

  • Generalità del debitore e del creditore;
  • Riferimento al titolo esecutivo;
  • Data di notifica del titolo esecutivo del debitore, se separata dal precetto;
  • Trascrizione integrale del titolo, se quest’ultimo è una scrittura privata autenticata;
  • Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della parte richiedente nel comune dove risiede il giudice competente per l’esecuzione.

Come evidenzia l’art. 480 c.p.c, il precetto deve essere sottoscritto dal creditore o dal suo difensore. Se la notifica va a buon fine, è possibile procedere con l’espropriazione forzata entro i 90 giorni successivi, dopo questo termine, il precetto perde la sua efficacia.

Tempistiche di adempimento per il debitore

L’art. 482 c.p.c. prevede che l’esecuzione forzata non possa iniziare prima della scadenza del termine stabilito nel precetto, e comunque non prima di 10 giorni dalla sua notifica.

In caso di pericolo per il ritardo, il presidente del Tribunale competente può autorizzare l’esecuzione immediata, con o senza la richiesta di cauzione. Tale autorizzazione viene rilasciata tramite un decreto annotato sul precetto e trascritto dall’ufficiale giudiziario sulla copia che deve essere notificata al debitore.

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