La cartolarizzazione dei crediti è un processo che permette ad una banca di ottimizzare la gestione delle proprie risorse finanziarie e migliorare la liquidità, offrendo al mercato finanziario nuovi strumenti di investimento.
Infatti, si tratta di un’operazione diffusa che consente all’istituto di credito di cedere i mutui dei clienti ad una società terza (detta società veicolo) al fine di ricevere il corrispettivo del valore dei finanziamenti sottoforma di somme liquide. La società veicolo, a sua volta, emette titoli obbligazionari garantiti dai mutui acquisiti. Questi titoli vengono poi collocati sul mercato finanziario.
Cosa succede al mutuatario?
Ma cosa succede al cliente (o meglio, il mutuatario) quando la banca presso la quale ha il mutuo decide di cederlo? È bene precisare che l’operazione di cartolarizzazione non comporta significative variazioni nelle condizioni contrattuali del mutuo stabilite con la banca.
Le clausole e le condizioni del contratto di mutuo rimangono generalmente invariate. Però è possibile che il cliente riceva una comunicazione riguardante l’avvenuto trasferimento del suo mutuo ad una società terza.
Il cliente mutuatario continuerà ad interagire con la banca che ha originariamente erogato il mutuo per corrispondere le rate del finanziamento. Se si desidera apportare modifiche alle condizioni del mutuo, alla durata, oppure richiedere un’estinzione parziale anticipata, la banca dovrà riacquisire il mutuo dalla società veicolo.
Ci si può opporre alla cessione del mutuo?
Non è possibile opporsi alla cessione del debito da parte della banca. In base a ciò che stabilisce legge, infatti, la differenza tra dover ripagare il debito alla Banca o alla società, che lo ha acquisito è irrilevante per il debitore.
In altre parole, il fatto che per il debitore ceduto (cioè il mutuatario) sia cambiato il soggetto nei cui confronti deve pagare, non è astrattamente pregiudizievole nei suoi confronti. Infatti, l’entità del debito rimane la stessa, ciò che cambia è solamente il soggetto nei cui confronti dovrà essere estinto il debito (la società cessionaria e non la banca mutuante).
I possibili vantaggi per il debitore
Un aspetto cruciale da considerare quando si parla di cessione dei mutui è che la cessione dello stesso, nell’ambito di una ampia operazione di cartolarizzazione, avviene spesso per un valore inferiore rispetto al valore reale del credito.
Ciò vuol dire, in parole povere, che il cessionario, al fine di ottenere un ritorno dell’investimento effettuato, potrebbe essere maggiormente incline a negoziare con il debitore (ceduto) per un saldo e stralcio, offrendo condizioni che sono potenzialmente più vantaggiose rispetto a quelle iniziali (ma mai più gravose come sopra precisato).
Ma se la banca cede il mutuo è possibile surrogarlo?
Dopo aver visto brevemente cos’è la cessione del mutuo e quali sono le possibili implicazioni è necessario affrontare un aspetto importante: in caso di cessione del mutuo è comunque possibile, per il debitore ottenere la surroga del mutuo?
Spesso, infatti, capita che il debitore mutuatario, dopo aver trovato un mutuo a condizioni più vantaggiose, decide di stipulare un nuovo mutuo al fine di sostituirlo a quello vecchio ed ottenere un possibile vantaggio economico (cioè un costo del mutuo più basso).
Ebbene, diversamente da quello che si potrebbe credere, tale operazione è fattibile anche nel caso in cui la banca abbia ceduto il credito. Infatti, secondo quanto previsto dalla Legge 31 Gennaio del 2007 n. 7 (c.d. Decreto Bersani) è possibile, senza dover pagare nessun onere, portare un proprio mutuo presso un’altra banca che pratichi condizioni più favorevoli.
Quindi, anche in caso di cessione del mutuo da parte dell’istituto di credito a terzi, è possibile presentare la domanda di surroga del mutuo (o di rinegoziazione dello stesso) alla banca presso la quale si è acceso, senza nessun costo a carico del soggetto richiedente.