Molti non lo sanno nemmeno, ma da un po’ di anni a questa parte in Italia è stata introdotta l’Iva al 4% sull’edilizia. Come spiega la circolare del MEF n.219 del 30 novembre 2000, le agevolazioni fiscali per l’edilizia, ed in particolar modo l’istituzione dell’Iva agevolata, si applicano anche ai lavori di ampliamento e completamento di edifici esistenti o in corso di costruzione.
Per applicare l’Iva al 4% è sufficiente che il contribuente rispetti alcuni requisiti riguardanti i lavori di costruzione e/o di ampliamento: la normativa stabilisce infatti che l’aliquota Iva agevolata vale quando i lavori di ampliamento non comportano la modifica della categoria catastale o una diversa destinazione d’uso dei locali. In pratica, l’agevolazione vale solo se i lavori che si intendono fare per un dato immobile non cambiano la natura dello stesso.
Inoltre per beneficiare dell’Iva al 4% occorre che l’immobile, anche dopo i lavori effettuati, non rientri nella definizione di “abitazione di lusso”. Sono considerate di lusso quelle abitazioni che rientrano nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli). In più, c’è un altro requisito ancora che se non rispettato può pregiudicare il beneficio: l’applicazione dell’Iva 4% sulla prima casa non vale se i lavori comportano la realizzazione di una nuova unità immobiliare tale da essere considerata un’unità autonoma.
Se tutte queste sono regole a cui bisogna necessariamente attenersi, ce n’è un’altra ancora di cui occorre tener conto e che, se vogliamo, è anche la più importante di tutte: al di là di quanto sia importante sapere quando si applica l’Iva al 4%, bisogna altresì specificare che se chi fa i lavori risulta titolare di un’altra abitazione nello stesso Comune, allora il beneficio decade automaticamente.