L’avviso bonario è una comunicazione di irregolarità che l’Agenzia delle Entrate fa pervenire al contribuente in seguito a una serie di controlli automatici effettuati sulla sua posizione fiscale. Se il contribuente ammette la correttezza della richiesta dell’Agenzia, può pagare il proprio debito entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’avviso, altrimenti, se si tratta di somme particolarmente elevate, può richiedere la rateazione di quanto dovuto. Ed è proprio in quest’ultimo caso che entra in campo la cosiddetta Rateazione 36 bis.
Cos’è la Rateazione 36 bis
Quando riceve un avviso bonario, il contribuente ha due opzioni tramite cui potersi muovere: da una parte può decidere di presentare un’istanza di autotutela agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per dimostrare agli stessi la correttezza del suo comportamento, e dall’altra può riconoscere come fondata la contestazione del Fisco e procedere al pagamento del debito o in un’unica somma o sotto forma di piano di rimborso che prende appunto il nome di “rateazione 36 bis codice tributo 9001”.
Rateazione 36 bis: richiesta, importi e scadenze
Come ci si deve comportare, quindi, se si riceve un avviso bonario? O meglio, cosa si deve fare per richiedere la rateazione del debito? La rateazione può essere richiesta rivolgendosi direttamente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate (previo appuntamento, s’intende), oppure effettuando una procedura completamente telematica che prevede l’uso del software interno al sito web dell’Agenzia delle Entrate.
E’ bene precisare però che questa modalità di pagamento del debito risponde a dei criteri piuttosto precisi: per debiti fino a 5mila euro, la rateazione può essere concessa per non più di 6 rate; se le somme superano i 5mila euro, invece, la rateazione può essere suddivisa fino a un massimo di 20 rate. La regola prevede che la prima rata vada saldata entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario e che su di essa non si calcolino gli interessi, e che le rate successive debbano essere invece tassate con un interesse del 3.50% annuo e pagate allo scadere di ogni trimestre.
Per non decadere dal beneficio della Rateazione 36 bis, il contribuente deve pagare puntualmente sia la prima che le rate successive (sono ammesse eccezioni solo per ritardi inferiori ai 5 giorni). Per non decadere dal beneficio della rateazione in seguito al mancato pagamento degli importi entro i termini previsti, il contribuente può tutt’al più avvalersi della procedura di ravvedimento operoso.