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Partite IVA, VIES: cos’è, iscrizione e funzionamento

L’elenco VIES, altrimenti noto come “autorizzazione VIES” o più semplicemente come “VIES”, non è altro che un sistema di scambio di dati effettuato nell’ambito degli Stati membri dell’Unione Europea. La sigla VIES sta infatti per “VAT information exchange system”, laddove VAT significa a sua volta “Value added tax” che noi italiani conosciamo molto più intuitivamente come IVA. Il VIES è in parole povere uno strumento istituito da una apposita normativa fiscale comunitaria IVA col fine ultimo di contrastare frodi ed evasioni fiscali.

A cosa serve il VIES

Ma esattamente a cos’è che serve l’elenco VIES? Il VIES è stato istituito per mettere a disposizione di tutte le aziende che operano in Europa un vasto sistema informatico in cui è possibile controllare in tempo reale l’esistenza e la regolarità di una partita IVA comunitaria. In questa maniera, una azienda olandese che riceve un ordine da una società tedesca, prima di stringere l’accordo ha l’opportunità di controllare che la partita IVA del cliente tedesco sia realmente iscritta e risulti regolare sia secondo le norme della Germania che sulla base di quanto stabilito dalle disposizioni comunitarie.

Il VIES è perciò uno strumento di supporto che viene messo a disposizione di tutte quelle aziende europee che si ritrovano a dover effettuare delle operazioni IVA intracomunitarie. Nè più nè meno!

Chi deve iscriversi al VIES

Alla luce della spiegazione appena vista, chi deve iscriversi all’elenco VIES? Se parliamo di obbligo, questo ce l’hanno tutti coloro i quali sono “soggetti IVA che esercitano attività di impresa, un’arte o una professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione”.

Ma al di là di questi soggetti che hanno l’esplicito obbligo di iscriversi agli elenchi del VIES, la domanda di registrazione può essere avanzata anche da quanti sono dei soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva (il cosiddetto modello ANR), e da coloro che sono soggetti non residenti ma che sono identificati tramite la nomina di un rappresentante fiscale.

Come iscriversi al VIES

I soggetti IVA che desiderano lanciarsi in una serie di operazioni intracomuntarie devono perciò iscriversi al VIES, ma per farlo è opportuno rispondere una prassi ben precisa che analizziamo qui di seguito. Il processo di iscrizione al VIES è importante da seguire, soprattutto perchè tende a cambiare in relazione al fatto che il soggetto interessato sia un nuovo soggetto IVA o che sia invece già titolare di partita IVA.

Per i nuovi soggetti IVA la decisione di iscriversi al VIES la si può esplicitare direttamente a inizio attività, compilando il campo delle “Operazioni intracomunitarie” rinvenibile nel quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi); gli enti commerciali che non sono soggetti passivi di imposta, invece, possono dichiarare la volontà di iscriversi al VIES spuntando la casella C del quadro A del modello AA7.

Per i soggetti già titolari di Partita IVA è possibile effettuare l’iscrizione agli elenchi del VIES semplicemente rivolgendosi agli appositi servizi telematici messi a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La procedura la si può fare o in via autonoma o tramite intermediari incaricati, rivolgendosi al seguente collegamento: Iscrizione VIES via web (Agenzia delle Entrate).

Una delle novità più recenti riguarda proprio il momento di inizio operatività a livello intracomunitario: se fino a poco tempo fa occorreva attendere 30 giorni dalla richiesta di iscrizione prima di poter effettuare operazioni nel resto d’Europa, grazie al “Decreto Semplificazioni” (decreto legislativo numero 174 del 2015) è stato stabilito che le operazioni intracomunitarie possano cominciare già un secondo dopo aver inviato la richiesta di iscrizione al VIES!

Iscrizione al VIES: alcune precisazioni utili

In primo luogo è bene precisare che l’iscrizione all’elenco VIES è da intendersi a titolo totalmente gratuito, ed in secondo luogo è altrettanto importante ricordare che l’iscrizione al VIES può essere revocata in qualunque momento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il Decreto Semplificazioni di cui prima, oltre ad aver azzerato i tempi morti tra l’iscrizione e l’inizio delle operazioni intracomunitarie, ha anche provveduto ad inserire una nuova ipotesi di esclusione dal VIES.

Secondo quanto stabilito, quindi, un soggetto IVA può vedersi revocare l’iscrizione al VIES nel caso in cui “non presenti, per quattro trimestri consecutivi, i modelli Infrastat”. Sotto questo punto di vista accade sostanzialmente quanto segue: la Direzione provinciale delle Entrate invia una comunicazione al contribuente circa la necessità di presentare i modelli Infrastat; passati 60 giorni dalla comunicazione della Direzione Provinciale, se il contribuente non dovesse aver inviato quanto richiesto si vedrebbe escludere dagli elenchi VIES (i 60 giorni di tempo servono proprio per permettere al contribuente di “fornire i chiarimenti e le spiegazioni della mancata presentazione degli elenchi”).

Ma al di là della revoca per ragioni terze, le norme stabiliscono che anche il contribuente stesso possa decidere in totale autonomia se rimanere oppure uscire dagli elenchi VIES in qualunque momento. Per farlo, il contribuente interessato ad uscire da questi elenchi non deve far altro che ripetere la stessa procedura prevista per l’iscrizione.

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