- Indennità di accompagnamento: i requisiti per ottenerla
- Indennità di accompagnamento: come presentare domanda
- Indennità di accompagnamento: è cumulabile con altre prestazioni?
- Indennità di accompagnamento: importo e decorrenza
L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica che l’Inps eroga a favore degli invalidi civili che hanno residenza in Italia e che si ritrovano nell’impossibilità di vivere autonomamente (a condizione però che questa situazione di deambulazione limitata sia comprovata da un certificato).
L’idennità del resto, serve proprio ad aiutare economicamente quella persona che non essendo nelle condizioni di compiere in autonomia i normali atti del vivere quotidiano, ha bisogno di qualcuno che le faccia da supporto (con l’indennità si presuppone che l’invalido civile sia in grado di far fronte alle maggiori spese che si ritrova ad affrontare).
Indennità di accompagnamento: i requisiti per ottenerla
L’indennità di accompagnamento spetta a coloro i quali hanno un’invalidità totale e permanente del 100% per ragioni che possono essere tanto di natura fisica quanto di natura psicofisica. Al tempo stesso è però necessario che i soggetti beneficiari non siano in grado di deambulare in autonomia senza che vi sia bisogno dell’aiuto di un accompagnatore, e che si ritrovino in condizioni di estrema difficoltà nel compiere quelli che sono i normali atti del vivere quotidiano.
In ultimo, ma non meno importante, gli invalidi civili che intendono avvalersi di questo sostegno devono essere in possesso della cittadinanza italiana (in realtà l’indennità è riconosciuta anche ai cittadini dell’Unione Europea iscritti al rispettivo comune di residenza, e contestualmente viene definita legittima per i cittadini extracomunitari che siano titolari di un regolare permesso di soggiorno).
Anche se questi tre requisiti ci sono tutti, l’indennità di accompagnamento non viene corrisposta quando il beneficiario è ricoverato in via gratuita presso un istituto apposito o presso reparti di lungodegenza o riabilitativi. Inoltre, per quel che riguarda i casi di ricovero, il contributo viene erogato solo durante il decorso della malattia in relazione alla quale è stato disposto il ricovero per terapia contingente.
Indennità di accompagnamento: come presentare domanda
Per usufruire dell’indennità di accompagnamento occorre presentare domanda all’Inps facendosi dapprima rilasciare dal proprio medico un certificato introduttivo. A questo punto siamo nelle condizioni per poter presentare domanda all’istituto di previdenza o tramite computer (accedendo all’area riservata con il nostro Pin dispositivo), oppure facendoci aiutare da qualche associazione di categoria per disabili o da qualche patronato locale. Nel caso in cui l’invalido sia un minore, la domanda telematia va inoltrata con il Pin a nome del minore stesso e non con quello del genitore o del tutore che si occupa di lui.
Indennità di accompagnamento: è cumulabile con altre prestazioni?
Questo è un punto molto importante del discorso, poiché è bene sapere che l’indennità di accompagnamento non è una prestazione che può essere cumulata con altri trattamenti a lei simili (ovvero invalidità contratte per cause di guerra, servizio o lavoro). Al contrario, può essere cumulata con trattamenti assistenziali e previdenziali che non siano strettamente connessi all’impossibilità di deambulare: tanto per intenderci, una pensione di inabilità civile o una pensione diretta/indiretta non vengono considerati trattamenti incompatibili con l’indennità di accompagnamento. Infine, l’indennità è compatibile con lo svolgimento in essere di un’attività lavorativa.
Per riassumere e dare un’idea quanto più chiara dei casi in cui è e non è incompatibile con altre prestazioni, dobbiamo sapere che l’indennità di accompagnamento:
- è incompatibile con provvidenze simili erogate a cause legate al servizio, al lavoro o alla guerra;
- non è incompatibile con lo svolgimento di una professione, sia essa dipendente o autonoma;
- non è incompatibile con l’essere titolari di una patente speciale;
- è indipendente dal reddito percepito dall’invalido e dalla sua età anagrafica;
- non è incompatibile con la condizione di detenuto.
Per quel che riguarda invece il caso di “categorie particolari”, è utile sapere che l’indennità d accompagnamento spetta:
- ai ciechi assoluti (per i quali è prevista una maggiorazione del contributo a 783.60€);
- ai soggetti sottoposti a trattamenti di chemioterapia o a terapie in regime di day hospital;
- ai bambini minorenni che non sono nelle condizioni di poter camminare autonomamente;
- alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down;
- alle persone che soffrono di epilessia indipendentemente dal fatto che subiscano attacchi quotidiani o che abbiano solo delle piccole “crisi di assenza”.
Indennità di accompagnamento: importo e decorrenza
L’ammontare del contributo dato dall’indennità di accompagnamento varia di anno in anno tramite un apposito decreto a firma del Ministero dell’Interno. Per il 2015 l’assegno è di 508.55€ mensili protratto su 12 mensilità.