- Ritenuta d’acconto: a chi si applica?
- Ritenuta d’acconto: le aliquote
- Ritenuta d’acconto: la base imponibile
- Ritenuta d’acconto: come versarla (e certificarla)
I sostituti di imposta (ovvero i datori di lavoro o lo Stato a seconda dei casi) hanno l’obbligo di operare una ritenuta d’acconto pari al 20% ogni qualvolta corrispondono dei compensi a terzi. La cosa è nota soprattutto a quanti svolgono una prestazione di lavoro occasionale e che proprio in forza di ciò si ritrovano a dover versare il 20% del loro guadagno a titolo di imposta: questa è tuttavia solo una delle condizioni che vedono la validità di questa norma, poichè, in realtà, i casi in cui la ritenuta d’acconto viene applicata sono tanti e non necessariamente simili tra loro.
Ritenuta d’acconto: a chi si applica?
Redditi da prestazione occasionale – Come già accennato, il caso più diffuso nell’ambito del quale troviamo la ritenuta d’acconto è dinanzi ad una prestazione occasionale. In parole povere si verifica quando il soggetto X chiede al soggetto Y di svolgergli una determinata prestazione. Entrambi concordano che quella data prestazione d’opera sarà remunerata 100 euro: su questi 100 euro il collaboratore Y ne percepirà però solo 80, poiché 20 andranno devoluti a titolo di ritenuta d’acconto nelle casse erariali; ciò implica che quando Y si ritroverà a dover fare la dichiarazione dei redditi, da tutto l’ammontare di imposte che deve allo Stato potrà sottrarre 20 euro dato che si tratta di soldi già stati versati a titolo di acconto.
Redditi da capitale – Delle altre tipologie di ritenuta di acconto (tra l’altro diverse anche nelle percentuali rispetto alla più popolare del 20%) sono rinvenibili ogni qualvolta parliamo di redditi di capitale. Anche qui, detto in maniera quanto più comprensibile, si tratta di dover versare il 12,5%, il 20% o il 27% a titolo di ritenuta su quei redditi che sono stati conseguiti in forza di un investimento finanziario: che si tratti di un’operazione di trading, di interessi attivi percepiti da un istituto di credito, di guadagno dato dalla sottoscrizione di un titolo di Stato o che altro, sarà necessario applicare una ritenuta la cui entità percentuale varia in relazione alla tipologia di strumento dal quale si è tratto il reddito ma soprattutto anche in base al modificarsi delle leggi.
Redditi da lavoro dipendente – Un altro caso emblematico che dà modo di conoscere ancor più da vicino il fenomeno della ritenuta d’acconto lo si ha nell’ambito del lavoro dipendente. In questo caso il datore di lavoro, che può essere tanto un’azienda privata quanto lo Stato stesso, applica delle trattenute in busta paga a titolo di Irpef.
Preso atto dei casi più frequenti in virtù dei quali viene applicata la ritenuta d’acconto, va detto che esistono tante altre condizioni sottoposte a questo particolare meccanismo. Sono infatti soggetti a ritenuta anche i compensi derivanti da utili per promotori e soci fondatori di Spa/Srl/Sas, quelli nati dalla cessione di diritti d’autore o di di diritti per opere di ingegno che siano stati ceduti da persone fisiche, quelli nati da prestazioni rese a terzi o comunque sia svolte nel loro interesse, quelli provenienti da contratti di associazione in partecipazione (ma solo nel caso in cui il contributo dell’associato abbia esclusivamente a che fare con una prestazione lavorativa) e a tanti altri casi molto particolari e spesso anche poco chiari agli stessi conoscitori della materia.
Ritenuta d’acconto: le aliquote
Al di là degli strumenti finanziari per i quali abbiamo già visto come possano esserci percentuali differenti, per quanto riguarda tutta la rimanente parte dei casi le ritenute di acconto sono o del 20 o del 30%. In estrema sintesi, l’aliquota del 30% viene applicata ai compensi che i non residenti hanno percepito in forza di opere d’ingegno, invenzioni industriali, brevetti e prestazioni di simile affinità; mentre invece l’aliquota ordinaria del 20% si intende valida per tutti gli altri casi.
Ritenuta d’acconto: la base imponibile
La base imponibile che deve ritenersi assoggetta a ritenuta d’acconto può essere formata dai seguenti elementi: compensi dati da una natura professionale dell’opera, rimborsi per spese di viaggio vitto e alloggio, spese documentate che siano state preventivamente anticipate dal professionista e poi rimborsate dal committente. Anche solo per esclusione non rientrano nella base imponibile della ritenuta d’acconto tutte le altre forme di guadagno e più nello specifico i contributi previdenziali che la legge ha stabilito fossero a carico del soggetto che li corrisponde, un eventuale addebito in via di rivalsa per la cassa del proprio ordine professionale e quei compensi che sono stati ricevuti come rimborso spese in nome e per conto del cliente.
Ritenuta d’acconto: come versarla (e certificarla)
Abbiamo capito di cosa si tratta, a chi si applica e come va calcolata ma in fin dei conti, questa ritenuta di acconto, quando la si deve versare e soprattutto come? Il sostituto di imposta (quindi il committente che paga la prestazione, il datore di lavoro o lo Stato) deve versare l’ammontare della ritenuta entro il 16 del mese successivo al pagamento tramite un apposito Modello F24. La normativa attuale prevede che questo versamento vada adempiuto solo ed esclusivamente tramite modalità telematica nel caso in cui ad effettuarlo sia un titolare di partita Iva (il codice tributo di riferimento è il 1040). La certificazione deve invece avvenire entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello nell’ambito del quale sono state corrisposte le somme, e deve per forza di cose contenere in maniera chiara: l’importo delle somme versate, l’importo delle ritenute e delle detrazioni di imposta che sono state applicate, l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali nonché altre eventuali informazioni che non sono in realtà specificabili in via obbligatoria.