L’Inps si è espressa (positivamente, come vedremo tra qualche riga) sulla possibilità di trasformare le domande di mini-Aspi, accolte e/o in corso di erogazione, in domande di Aspi. Pertanto, sì al cambio delle indennità – Aspi al posto di mini Aspi – purchè siano rispettati i termini per la domanda.
In maniera ancora più esplicita, il lavoratore che dopo aver fatto richiesta di mini Aspi si accorge di avere i requisiti per l’Aspi, può ottenere il cambio di indennità se riesce a presentare domanda rispettando il termine di due mesi e 8 giorni che è previsto per accedere ordinariamente all’Aspi.
A ricordarlo è l’Inps nel messaggio 7111/2014, che ricorda come Aspi e mini Aspi siano le due indennità di disoccupazione di cui possono beneficiare i lavoratori dipendenti. In vigore dallo scorso 1 gennaio 2013 (in seguito alla tanta discussa riforma Fornero),
l’Aspi è riconosciuta con i seguenti requisiti:
- disoccupazione involontaria;
- due anni d’iscrizione previdenziale;
- un anno di contribuzione previdenziale.
L’Aspi è erogata per 8 mesi ai soggetti che hanno meno di 50 anni, per 12 mesi per chi ha tra i 50 e i 55 anni, per 14 mesi per chi ha almeno 55 anni.
La mini Aspi è invece riconosciuta con i seguenti requisiti:
- disoccupazione;
- almeno 13 settimane di contributi da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione (da notare che non è richiesto il requisito dell’anzianità assicurativa).
La mini Aspi è erogata per un numero di settimane che è pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di cessione del rapporto di lavoro.
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Tornando al tema di oggi, ricordiamo come nel messaggio in questione l’Inps spiega che nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia presentato domanda per ottenere l’indennità mini Aspi, e successivamente si sia accorto di possedere i requisiti per l’indennità Aspi, potrà comunque ottenere il riconoscimento dell’indennità Aspi solo nel caso in cui possa presentare un’apposita domanda d’indennità Aspi, nei termini legislativamente previsti di due mesi e otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
In questa fattispecie, la nuova prestazione Aspi richiesta e accolta in presenza dei requisiti legislativamente previsti avrà quale decorrenza il giorno successivo alla data di presentazione della domanda.