Da qualche settimana sono entrate in vigore nuove regole sui pagamenti attraverso il modello F24. Dal 1 ottobre si sono infatti ristrette le platee dei contribuenti che possono ancora pagare le imposte attraverso il modello F24 presentato manualmente e cartaceamente agli sportelli bancari e postali: tra di essi, essenzialmente, coloro i quali sono impossibilitati oggettivamente (e in maniera giustificata) ad utilizzare un proprio conto corrente, poichè magari protestati.
Ma andiamo con ordine, e cerchiamo di capire quali siano le novità del dl 66/2014 ora entrate in vigore. Le nuove disposizioni si aggiungono ai precedenti obblighi nei confronti dei contribuenti titolari di partita Iva, ovvero di:
- Usare esclusivamente i serviiz telematici per il versamento delle imposte tramite la delega unificata modello F24;
- Trasmettere esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia le deleghe che hanno compensazioni per crediti Iva di importo superiore ai 5.000 euro annui.
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Le novità in vigore dal 1 ottobre sono invece le seguenti. Gli stessi contribuenti devono effettuare i versamenti delle imposte con modello F24:
- esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel o Fisconline), nel caso delle deleghe a saldo zero (versamenti di imposte mediante compensazioni di crediti di pari importo);
- esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia o degli intermediari della riscossione, qualora siano effettuate compensazioni e il saldo sia positivo, oppure, anche senza compensazioni, qualora il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro.
- In linea generale, possiamo quindi riepilogare affermando che le novità riguardano tutti i contribuenti (titolari o meno di partita Iva) e che potranno presentarsi con il modello F24 cartaceo presso le banche e le poste solamente i contribuenti che non sono titolari di partita Iva, che debbano versare somme non superiori ai 1.000 euro, a condizione che non siano utilizzati crediti in compensazione.
I seguenti casi particolari di eccezione sono stati esplicitamente individuati dall’Agenzia delle Entrate:
- deleghe precompilate inviate dagli enti impositori (per esempio, dall’Agenzia a seguito della liquidazione delle dichiarazioni);
- soggetti aventi diritto a crediti d’imposta speciali utilizzabili esclusivamente presso gli agenti della riscossione;
- fino al 31 dicembre 2014, versamenti, da parte di contribuenti non titolari di partita Iva, relativi a rateazioni in corso alla data del 1° ottobre 2014, a prescindere dall’importo e dall’eventuale utilizzo di crediti in compensazione, anche a saldo zero.