Il d.l. 133 del 12 settembre 2014, in vigore dal 13 settembre, ha introdotto una deduzione del reddito per quelle persone che procedono all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, destinate alla successiva locazione. In questo caso, deve trattarsi di immobili di nuova costruzione o sui quali sono stati effettuati degli interventi di ristrutturazione edilizia, e devono essere ceduti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato gli stessi interventi di ristrutturazione.
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L’agevolazione, che scade il 31 dicembre 2017, prevede una deduzione pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita e spetta nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro. Il vantaggio così calcolato può ripartirsi in otto quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui viene stipulato il contratto di locazione, e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le stesse spese.
In tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che – pur restando il limite massimo cumulativo di 300 mila euro – l’agevolazione può spettare anche per la costruzione di un’abitazione su un’area edificabile già posseduta. Il contribuente potrà quindi condurre in deduzione le spese sostenute per la costruzione dell’unità da adibire a destinazione residenziale.
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Per quanto concerne i requisiti utili per fruire dell’agevolazione, una nota dell’Agenzia delle Entrate sintetizzava che le condizioni sono le seguenti:
- l’unità immobiliare acquistata o costruita non deve essere classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l’immobile deve essere concesso in locazione, per almeno otto anni continuativi, a canone non superiore a quello concordato o a quello convenzionale o a quello stabilito dalla legge che ha istituito i canoni speciali
- tra locatore e locatario non devono esserci rapporti di parentela entro il primo grado
- l’unità immobiliare deve essere a destinazione residenziale e non deve trovarsi nelle zone territoriali omogenee classificate E, ovvero in parti del territorio destinate ad usi agricoli
- l’immobile deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B.