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Lavoro irregolare nuove sanzioni

A seguito della Circolare n.5 del 4 marzo 2014, il Ministero del Lavoro ha indicato tutti gli aspetti relativi alla corretta applicazione delle nuove sanzioni amministrative volte a contrastare il lavoro sommerso e irregolare. Andiamo a scoprire le principali, gli aumenti introdotti ed i casi in cui saranno applicate.

Lavoro irregolare nuove sanzioni

Contributi e previdenza: normativa

Per quanto riguarda i contributi previdenziali, occorre sottolineare che la sospensione delle attività d’impresa può avvenire anche se nei contratti dei lavoratori sono presenti irregolarità per quanto concerne la semplice documentazione obbligatoria.

La revoca può essere ottenuta soltanto dopo che sia stato accertato il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, per quanto concerne i casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. A tal riguardo bisogna effettuare anche il  pagamento di una sanzione che parte da un minimo di 1.950 euro ad un massimo di 3.250 euro.

Contratto di lavoro: novità normative

È aumentata del 30 per cento anche la sanzione per quanto concerne il contrasto al lavoro sommerso ed inoltre, attraverso l’applicazione della nuova legge, le pene pecunarie crescono, e pure di parecchio: da 1.950 a 15.600 euro, ai quali devono essere aggiunte 195 euro di maggiorazione per ogni giornata di lavoro effettivo. In caso di irregolarità parziali, le sanzioni risultano comprese tra un minimo di 1.300 euro ed un ammontare massimo di 10.400 euro, a cui bisogna sempre aggiungere 39 euro al giorno.

Da osservare che la sanzione risulta formata da una quota fissa, a cui si aggiunge un moltiplicatore di maggiorazione, il cui importo dipende dalle singole circostanze.

Prendendo in esame i casi di illecito pieno o parziale, il calcolo della multa sarà, nel primo caso, pari a 3.900 euro per lavoratore con 65 euro di maggiorazione, mentre nel secondo corrispondente a 2.600 euro per lavoratore e 13 euro di maggiorazione.

Irregolarità in materia di orari e turni

Secondo quanto contenuto dalla legge di conversione, le sanzioni amministrative previste dai co. 3 e 4, art. 18-bis, DLgs 66/2003 risultano moltiplicate per dieci, ovvero decuplicate.

Si tratta di tutta quella serie di illeciti concernenti il superamento dei limiti per la prestazione lavorativa settimanale, per il mancato riposo giornaliero ed il mancato riposo settimanale.

A tal riguardo occorre osservare che la durata media dell’orario di lavoro viene conteggiata su un periodo non superiore a 4 mesi.

Con riferimento invece al riposo settimanale il calcolo viene invece riferito ai 14 giorni mentre per quello giornaliero avviene ogni 24 ore.

Per maggiori informazioni e per approfondimenti, visitare il sito del Ministero del Lavoro all’indirizzo www.lavoro.gov.it/.

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