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Limiti cumulabilità pensione con redditi da lavoro

Limiti cumulabilità pensione con redditi da lavoro

Sono fissati alcuni limiti alla cumulabilità della pensione per quanto concerne i redditi da lavoro per i titolari di assegni di invalidità,  pensioni di invalidità ed i pensionati lavoratori che procedono a cambiare il rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale.

Ricordiamo che il soggetto che fa richiesta di pensione di vecchiaia, di anzianità o anticipata, deve cessare di svolgere l’attività lavorativa subordinata mentre tale requisito non è necessario per il lavoratore autonomo.

Le trattenute: meccanismo

La trattenuta viene effettuata nei casi previsti dalla norme di legge.

Si applica sulla retribuzione da parte del datore di lavoro, nel caso in cui il pensionato svolga attività lavorativa subordinata, sugli arretrati di pensione in caso di tardiva liquidazione, e sulla pensione  se il pensionato è titolare di redditi da lavoro autonomo.

La trattenuta può essere sia giornaliera oppure mensile.

Titolari assegno di invalidità

Per tutti coloro che sono titolari di assegno di invalidità è prevista una doppia detrazione dell’assegno se il soggetto continua a lavorare. La pensione viene ridotta del 25% se il reddito è superiore a quattro volte il trattamento minimo annuo e del 50% se viene oltrepassato cinque volte.

Nel caso in cui l’assegno ridotto rimane comunque superiore al trattamento minimo, è possibile registrare anche un secondo taglio, il cui valore dipende dall’anzianità contributiva.

Titolari pensioni di invalidità

Se la pensione di invalidità supera il trattamento minimo può essere applicata una trattenuta che varia in base dell’anzianità contributiva.

Si si hanno almeno 40 anni di contributi non viene effettuata alcuna trattenuta.

Invece con meno di 40 anni di contributi viene applicata la trattenuta, il cui ammontare è differente a seconda se il reddito provenga da lavoro  dipendente oppure autonomo.

Se si procede alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, la pensione risulterà cumulabile con i redditi da lavoro.

Titolari pensioni di inabilità

La pensione di inabilità risulta incompatibile  con qualunque attività lavorativa sia nella forma subordinata che autonoma, svolta sia in Italia che all’estero.

Risulta inoltre incompatibile con l’iscrizione negli appositi elenchi anagrafici degli operai agricoli, in quelli dei lavoratori autonomi o albi professionali e con ogni altro trattamento che risulta sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Nel caso in cui si verifica una delle indicate cause di incompatibilità, il pensionato deve prontamente darne comunicazione all’Inps che procede a revocare la pensione di inabilità ed a liquidarel’assegno ordinario di invalidità, la cui decorrenza ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quando si è verificata l’incompatibilità.

Per maggiori informazioni in merito, consigliamo di visitare il sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale all’indirizzo web: www.inps.it.

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