Sei qui: Home » Maternità: i riposi per allattamento

Maternità: i riposi per allattamento

Maternità: i riposi per allattamento

Tra le molteplici agevolazioni legate alle maternità rientrano i riposi per allattamento. Ecco tutti i dettagli al riguardo.

Riposi per allattamento: a chi spettano

I riposi per allattamento spettano alla madre lavoratrice dipendente nel corso del primo anno di vita del bambino ed alle madri LSU, LPU e ASU che svolgono attività socialmente utili a tempo pieno.

La madre ha il diritto di usufruire di riposi giornalieri per allattamento anche durante il congedo parentale del padre.

Non spettano invece alla madre  lavoratrice autonoma, come ad esempio artigiana, commerciante, libera professionista e via dicendo, ed a colf,  badanti ed alle lavoratrici a domicilio.

Riposi per allattamento: quanto spetta

Durante i periodi di riposi per allattamento è dovuta una indennità che risulta pari all’ammontare dell’intera retribuzione. L’importo viene anticipato dal datore di lavoro e sarà dallo stesso posto a conguaglio con riferimento ai contributi dovuti all’Istituto.

L’indennità ha inizio dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto, sia con riguardo alla madre che  al padre.

Durata dei riposi per allattamento

Le madri ha diritto a 2 ore al giorno di riposo per allattamento nel caso in cui l’orario di lavoro è uguale o superiore alle 6 ore giornaliere, mentre risulta essere pari ad 1 ora al giorno se l’orario di lavoro è invece inferiore.

Nel caso di madre in part-time con contratto di una sola ora di lavoro durante la  giornata, è possibile farla coincidere con l’ora di riposo giornaliero e quindi viene determinata così la totale astensione dalla propria occupazione lavorativa.

Durate dei riposi per allattamento: alcune eccezioni

Sono previste però alcune eccezioni. Infatti i riposi orari per allattamento visti in precedenza risultano raddoppiati nei seguenti casi:

  •   Adozione o affidamento di 2 o più bambini che sono entrati a far parte del nucleo familiare anche in differenti date.
  • In caso di parto gemellare o plurimo.

Occorre considerare che nell’eventualità di parto gemellare o plurimo, il padre ha diritto soltanto alle ore aggiuntive.

Il padre  può beneficiare delle ore aggiuntive anche nel corso dell’astensione obbligatoria della madre se perdura il diritto della madre, anche nell’eventualità in cui la madre sia una casalinga.

Il padre inoltre ha diritto ai riposi in caso vengano dimostrate delle gravi infermità della madre, anche se quest’ultima non risulta essere lavoratrice, ed ha diritto al raddoppio delle ore di riposo nel caso in cui la madre sia una lavoratrice ma non dipendente oppure una madre casalinga.

Le ore aggiuntive potranno essere adoperate dal padre anche nel corso di un intervallo temporale fissato in 3 mesi, anche dopo il parto.

Un caso particolare riguarda il parto gemellare o plurimo. In tale circostanza le ore utilizzabili sono stabilite in base all’orario contrattuale dell’occupazione lavorativa del genitore.

Lascia un commento

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi