Sei qui: Home » Indennità di disoccupazione ASpI: cos’è e come ottenerla

Indennità di disoccupazione ASpI: cos’è e come ottenerla

Indennità di disoccupazione AspI

Una delle principali prestazioni a sostegno reddito è l’Indennità di disoccupazione AspI. Andiamo a scoprire di cosa si tratta, a chi spetta e soprattutto importi e limiti.

 Cos’è

L’Indennità di disoccupazione ASpI  è una prestazione economica che riguarda tutti i disoccupati a partire dal 1° gennaio 2013.  Viene erogata a tutti i lavoratori dipendenti che  hanno perso in modo involontario la propria occupazione.

A chi spetta

La prestazione spetta ai lavoratori titolari di un rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente l’occupazione, incluse le categorie degli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative titolari di un rapporto di lavoro subordinato,  i dipendenti a tempo determinato delle Amministrazioni pubbliche ed il personale artistico, purché titolare di rapporto di lavoro dipendente.

L’indennità non spetta nel caso di dimissioni oppure risoluzione consensuale.

Quando spetta

In caso di disoccupazione involontaria, il dipendente deve presentare, presso il Centro per l’impiego, una dichiarazione che indichi l’attività lavorativa svolta in precedenza e la disponibilità immediata allo svolgimento di un’altra attività lavorativa.

Altra condizione basilare è essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata  all’INPS e può avvenire secondo differenti modalità.

Innanzitutto tramite web, adoperando i servizi telematici che sono direttamente accessibili dal cittadino attraverso apposito PIN personale.

Ricorrendo al Contact Center al numero telefonico gratuito 803164 da rete fissa oppure chiamando il numero 06164164 da rete mobile a pagamento.

La terza ipotesi è rivolgersi ai Patronati, che mettono a disposizione i servizi telematici dell’Istituto.

Per quanto riguarda i termini della domanda, deve essere rispettato il termine di due mesi che parte dalla data di inizio del periodo indennizzabile.

Quanto  spetta

A tutti i lavoratori ammessi alla prestazione, spetta una indennità mensile che varia a seconda dell’età del lavoratore. Sarà a  regime con decorrenza dal 1° gennaio 2016, mentre per il periodo transitorio 2013-2015 avviene secondo differenti modalità.

Se l’anno di cessazione del rapporto di lavoro è stato il 2013:

  •  se il lavoratore ha una età inferiore a 50 anni spetta per 8 mesi;
  •  se pari o superiore a 50 anni ma inferiore a 55 anni, spetta per 12 mesi.
  •  se pari o superiore a  55 anni  spetta per 12 mesi.

Se l’anno di cessazione del rapporto di lavoro è il 2014:

  •  se il lavoratore ha una età inferiore a 50 anni spetta per 8 mesi;
  •  se pari o superiore a 50 anni ma inferiore a 55 anni, spetta per 12 mesi.
  •  se pari o superiore a 55 anni  spetta per 14 mesi.

Se l’anno di cessazione del rapporto di lavoro sarà il 2015:

  • se il lavoratore ha una età inferiore a 50 anni spetta per 10 mesi;
  • se pari o superiore a 50 anni ma inferiore a 55 anni, spetta per 12 mesi.
  • se pari o superiore a  55 anni  spetta per 16 mesi.

L‘importo della prestazione è pari:

  •  al 75% della retribuzione media mensile imponibile degli ultimi due anni, se risulta pari o inferiore ad un determinato ammontare stabilito dalla legge.
  • al 75% dell’importo decretato dalla legge, sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e l’ammontare fissato, se la retribuzione media mensile è superiore all’importo stabilito.

Prevista una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi, ed una ulteriore, sempre del 15%, dopo il dodicesimo mese.

Lascia un commento

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi