Non tutte le spese sono deducibili dal reddito dei professionisti e dei lavoratori autonomi. In linea generale possono essere portati in detrazione quelli relativi alle prestazioni di lavoro dipendente, tutti i compensi corrisposte a terzi parti, il pagamento delle polizze assicurative e degli interessi passivi, il costo sostenuto per software e quelli riguardanti l’acquisto di beni strumentali.
Deducibilità spese professionisti: beni uso promiscuo
È possibile che un acquisto non rientri soltanto nella svolgimento della propria attività professionale, ma ne venga fatto uso anche nella vita privata. A tal riguardo, siccome le spese deducibili per un lavoratore autonomo sono soltanto quelli direttamente collegate con i compensi percepiti, tutti i beni ad uso promiscuo sono soltanto parzialmente deducibili dal proprio reddito. Con riferimento a questi ultimi rientrano innanzitutto le auto. Sono previsti tre limiti al riguardo:
- Non è deducibile il costo di vetture per un importo che superi i 18.075,99 euro.
- La percentuale di deducibilità per l’acquisto ed i costi di gestione è pari al 20 per cento.
- La deducibilità è consentita soltanto per una sola vettura.
Occorre sottolineare che un caso a parte riguarda tutti i professionisti che sono sottoposti al regime dei minimi: i costi relativi all’utilizzo ed all’acquisto della vettura sono deducibili nella misura del 50 per cento.
Per quanto riguarda le spese per gli immobili ed i locali utilizzati sia per la propria attività professionale che come abitazione personale, la deduzione è prevista nella misura 50 per cento.
Tra i costi che possono essere portati in detrazione, rientrano anche:
- le spese telefoniche nella misura dell’80 per cento;
- le spese per congressi e corsi di aggiornamento al 50 per cento;
- le spese per alberghi e ristoranti del 75 per cento ma osservando il limite di un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento degli introiti.
Deducibilità spese professionisti: compensi familiari
Un caso a parte sono i compensi elargiti ai propri familiari, per i quali l’articolo 54 TUIR prevede la totale indeducibilità. Quindi ci riferiamo al coniuge, ai figli minori di età ed i figli permanentemente inabili al lavoro.
Rientrano invece tra i costi che possono essere portati in detrazione, anche se riguardanti propri familiari, tutti quelli che non inclusi nella categorie in precedenza indicate.
Sono quindi deducibili i compensi che vengono erogati ai figli maggiorenni, eventuali altri discendenti (come i nipoti), altri gradi di parentela ed affini quali fratelli, cugini, zii, cognati, suoceri, nuore e generi.
Sono naturalmente indeducibili tutti i rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa e quelli derivanti da prestazione occasionale.
Con riferimento ai rapporti di lavoro sopracitati, occorre sottolineare che la non deducibilità include anche il trattamento di fine rapporto, tutti i premi corrisposti alle compagnie assicurative alternativi agli accantonamenti previsti dalla legge oltre ad eventuali indennità accessorie pagate.
L’unica eccezione è per quanto riguarda i contributi previdenziali, di cui è ammessa la deducibilità.